martedì 1 dicembre 2009

Dichiarazione sulla decisione del Procuratore Generale della Norvegia di congelare le indagini contro i leader israeliani per crimini di guerra


di  ICAWC-Coalizione Internazionale contro i Criminali di Guerra, Parigi, Oslo, Gaza, 24/11/2009.  Tradotto da Pietro Stefano Beretta, Tlaxcala

Parigi, Oslo, Gaza, 24/11/2009
Il 6 novembre 2009, alle ore 11.20, il Procuratore Generale della Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard, ha depositato una sentenza di sei pagine con cui vengono congelate le indagini in seguito all’esposto presentato dagli Avvocati norvegesi sul recente conflitto di Gaza. Nell'esposto si chiedeva di emettere mandati di arresto contro dieci persone appartenenti alla leadership politica e militare che hanno condotto le operazioni contro la popolazione civile di Gaza, in presenza di gravi indizi di crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale.

DECISIONE CODARDA
Dettata da ovvi timori politici… giuridicamente debole… e contraddittoria nella forma e nella sostanza
Affronto umiliante all’indipendenza della giustizia norvegese

CHE NON SI FACCIA GIUSTIZIA

La situazione del Regno di Norvegia e della giustizia norvegese, e gli sforzi condotti dal Governo norvegese in tutti i consessi per trovare una pace equa e alti standard di giustizia internazionale sono oggetto di rispetto e grande apprezzamento da parte di tutte le popolazioni del mondo, delle organizzazioni non governative e intergovernative, e dei governi. Tutto questo colloca la Norvegia tra i paesi più virtuosi nel perseguire l'applicazione della giustizia a livello internazionale e il raggiungimento della pace. Il tentativo norvegese di agevolare la pace tra israeliani e palestinesi attraverso gli Accordi di Oslo è tra le iniziative internazionali volte a ridimensionare l'estremismo in Israele. Rifiutati dal primo governo Netanyahu, sono stati definitivamente sepolti da Ariel Sharon, mentre la macchina da guerra israeliana completava l’opera distruggendo le infrastrutture palestinesi che erano state migliorate con i soldi dei contribuenti norvegesi, europei, e di tutti i paesi e le popolazioni solidali con la gente palestinese.
L’esperienza di Oslo ha spinto il Governo norvegese e la comunità internazionale a discutere le ragioni del fallimento dei negoziati e la difficoltà di raggiungere accordi ragionevoli, e soprattutto giusti, di fronte a una situazione internazionale permissiva che ha visto i successivi governi israeliani commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità, che si sono rapidamente estesi senza sanzioni né assunzione di responsabilità, e talvolta senza neanche il minimo richiamo. La società civile globale ha concluso che non c’è pace senza giustizia, né possibilità di negoziati senza che i criminali vengano posti di fronte alle loro responsabilità.
Con il pretesto di tutelare la pace, dozzine di gravi violazioni e massacri sono stati nascosti e i diritti dei palestinesi sono stati inghiottiti alla luce del sole, mentre la giustizia veniva sacrificata sull’altare del dialogo diplomatico con lo slogan “prima il processo di pace”.
E’ diventato impossibile guardare al futuro senza soffermarsi sugli scenari legali di ieri e oggi, e sui crimini commessi ieri e oggi. Il solo pensiero della violenza e dell’assassinio in una logica di impunità, implica che il colpevole può ripetere il crimine, a volte anche nello stesso posto e alla luce del sole: la Striscia di Gaza, Qana, Jenin e la tragedia di Gerusalemme testimoniano l’impossibilità di qualsiasi processo negoziale di pace che non consideri i crimini dell’occupazione.
Nel 2005 i rappresentanti del popolo norvegese in Parlamento decisero di rispondere alla volontà dei propri elettori di adottare il principio della giurisdizione universale all’interno del diritto norvegese, che consente di perseguire i criminali di guerra nel territorio norvegese. Le aggiunte agli articoli 102 e 109 del Codice Penale norvegese, relative al perseguimento di criminali di guerra e di coloro che abbiano praticato violazioni contro il diritto internazionale e i diritti umani secondo gli standard internazionali, anche se il crimine è stato commesso al di fuori del territorio norvegese e/o da parte di persone e/o contro individui che non possiedono la nazionalità norvegese, e l’incorporazione della Convenzione di Ginevra e del Diritto Internazionale Umanitario all’interno del corpus giuridico norvegese, hanno procurato riconoscimenti e rispetto da parte delle organizzazioni umanitarie nel mondo.
Tuttavia, la decisione del 6 novembre 2009 di congelare le indagini richieste in un esposto contro i leader israeliani, ha fortemente mortificato questa tendenza positiva, creando grave sconcerto nella comunità civile internazionale. Non solo per il congelamento del caso in se, ma soprattutto perché la decisione arriva da un Paese noto per la sua indipendenza giudiziaria. Inoltre, il provvedimento porta elementi di opportunismo politico e di spregio del diritto norvegese e del diritto internazionale a vantaggio di una manciata di delinquenti che oggi si portano addosso le prove flagranti dei loro crimini.
Quando in Belgio e in Spagna si cessò di perseguire gli ufficiali israeliani, ciò fu il risultato della decisione politica di cambiare le leggi in base a cui operano i giudici e i procuratori, ai quali va il nostro rispetto per la risolutezza con cui hanno portato avanti i casi nonostante tutte le pressioni ricevute, fino al momento in cui sono stati fermati dalle nuove leggi. Il Procuratore Generale della Norvegia non ha nemmeno tentato di stabilire giustizia o quantomeno di meditarci sopra, ma ha ceduto alla prima pressione, imprimendo nel diritto norvegese un marchio che non sarà dimenticato dalla giurisprudenza, e che sarà ricordato come una macchia vergognosa nella sua carriera di Procuratore Generale. Allo scopo di rispondere in modo logico alla decisione, seguiremo l’articolato del testo della dott.ssa Siri Frigaard.
La decisione riporta:
Il Procuratore Generale ha accettato di considerare l’avvio delle attività di ricerca e investigazione in collaborazione con la polizia norvegese o le pertinenti autorità di sicurezza, se le informazioni disponibili nel caso fossero state coerenti con la legge. Abbiamo esaminato le informazioni contenute nel materiale fornitoci. Il Capo Procuratore Generale Siri Frigaard e il Procuratore Generale Pål Lønseth hanno tenuto incontri con il Ministro israeliano di Giustizia e l’ufficio del Procuratore Generale di Israele allo scopo di ottenere informazioni sullo stato delle indagini penali in Israele in relazione all’ultima guerra di Gaza.
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
1. Perché l’Ufficio del Procuratore Generale di Norvegia non ha consegnato agli avvocati norvegesi una copia della registrazione dell’incontro con i funzionari israeliani, laddove questo diritto garantito non può essere negato dal Procuratore Generale in un caso di tale importanza?
2. Perché il procuratore non ha incontrato anche le altri parti in causa, cioè le vittime di Gaza, e non le ha ascoltate evitando anche di recarsi a Gaza per vedere e verificare di persona le informazioni contenute nell’esposto? Sappiamo che queste azioni erano in agenda, ma successivamente il Procuratore ha cambiato i suoi piani.
3. Perché il Procuratore non ha incontrato nessuna delle circa venti organizzazioni per i diritti umani, israeliane e palestinesi, per ascoltare le loro testimonianze sul caso e il loro giudizio sulla condotta dell’Ufficio del Procuratore Generale di Israele, sapendo che la maggior parte delle organizzazioni per i diritti umani sono finanziate da istituzioni norvegesi, e pertanto affidabili nel loro lavoro e nei loro resoconti?
4. Perché non ha preso in considerazione le prove prodotte dagli Avvocati norvegesi in merito alla mancanza di qualifica dell’Ufficio del Procuratore Generale di Israele o del Ministero di Giustizia israeliano sulle indagini concernenti la guerra di Gaza, a causa della decisione del Parlamento israeliano di garantire l’immunità legale a tutti coloro che sono coinvolti nella guerra di Gaza?
5. L’Ufficio del Procuratore Generale di Norvegia non ha ascoltato le dichiarazioni rilasciate ai media da parte di tutti i funzionari israeliani che hanno espresso il loro rifiuto di svolgere indagini sulla guerra di Gaza, accettando solo i processi di valutazione interna dell’esercito? Qual è stato allora l’obiettivo di questo misterioso incontro con i funzionari israeliani?
6. Il procuratore Generale non ha menzionato nella sua decisione i nomi delle persone che ha incontrato, né i luoghi o le date degli incontri. Per questo motivo la Coalizione chiede che vengano rivelati i luoghi e le date degli incontri, i nomi delle persone che vi hanno partecipato, i loro ruoli e infine i verbali dei colloqui, in modo da permettere a tutti coloro che sono interessati al caso di comparare le azioni e le parole che hanno avuto luogo nelle stanze chiuse con le successive dichiarazioni dei funzionari israeliani. Inoltre la Coalizione si appella a tutti i giornalisti del mondo, e in particolare alla stampa norvegese, affinché insistano perché venga rivelato alle migliaia di norvegesi che si sono radunati all’aperto nel freddo inverno norvegese per denunciare il massacro di Gaza, i contenuti di questi incontri.
7. Se il Procuratore Generale di Norvegia si fosse minimamente sforzato di consultare la storia dell’Ufficio del Procuratore Generale di Israele, avrebbe saputo che, nel corso dei suoi 51 anni di esistenza, si è sempre rifiutato di svolgere alcuna indagine sui massacri contro i palestinesi, nonostante i puntuali appelli internazionali in tal senso. La politica del Procuratore Generale di Israele è sempre stata chiara: rifiuto di aprire le indagini. Allo scopo di evitare manipolazioni su questo caso, la Coalizione produrrà un report storico documentato sull’impasse del sistema giudiziario israeliano nei confronti  di qualsiasi azione legale diretta a sanzionare i crimini di guerra commessi contro i palestinesi.
La decisione riporta:
Frigaard e Lønseth hanno anche incontrato Richard Goldstone. L’obiettivo del colloquio è stato quello di discutere i più recenti sviluppi delle ricerche condotte dal giudice Goldstone e il tipo di raccomandazioni che possono scaturire nel trattare le violazioni commesse a Gaza, e di farsi un’idea sui processi di individuazione delle responsabilità internazionalmente applicabili.
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
1. Perché il Procuratore Generale non ha consegnato agli avvocati norvegesi una copia della registrazione dell’incontro con il giudice Goldstone, per permettere loro di formulare la difesa sulla base delle raccomandazioni in esso contenute?
2. Nelle raccomandazioni contenute nel suo rapporto, il giudice Goldstone esprime chiaramente la necessità di attivare la giurisdizione penale universale in tutti i sistemi giudiziari nazionali e la necessità che ogni Stato si assuma le responsabilità imposte dalla Convenzione di Ginevra di perseguire i criminali di guerra, chiunque essi siano e ovunque si trovino. La dott.ssa Frigaard ha preso in seria considerazione questa raccomandazione? Ne ha quantomeno tenuto conto nel formulare la sua decisione?
La decisione riporta:
Per potere avviare il processo inquirente, ci deve essere una motivazione giuridica, la quale deve essere coerente con la legge sulle sanzioni giudiziarie. In questo caso non è stato riscontrato un valido nesso legale tra i procedimenti richiesti e il Codice Penale (4) (2005). I procedimenti chiamano inoltre in causa le questioni di cui al Codice Penale (5) (2005): il nostro ufficio ritiene che non vi sia connessione tra questa legge e il caso sottopostoci. Come abbiamo già scritto, nessuna delle persone accusate ha nazionalità norvegese o residenza in Norvegia, e nessuna di esse vive in Norvegia.
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
1. Lo stralcio riportato sopra è contraddittorio e chiaramente selettivo. Come può il Procuratore Generale basarsi su altri paragrafi della legge e ignorare la Legge n. (102) (109), in base alla quale è stato presentato l’esposto? Questa legge dice chiaramente che il crimine in oggetto è commesso da persone che non vivono in Norvegia né in altri luoghi che costituiscono territorio norvegese. Questa è una mossa vergognosa con cui il Procuratore Generale cerca di trovare una giustificazione per archiviare il caso.
2. La Coalizione si appella ai professori di Diritto dell’Università di Oslo e di Bergen e al Comitato Legale del Parlamento norvegese affinché facciano valere il loro ruolo e controbattano all’interpretazione selettiva della decisione del Procuratore Generale e alla sua dolosa ignoranza della volontà del popolo norvegese di perseguire i criminali di guerra.
La decisione riporta:
Se esiste un’altra ragione giuridica, vi è anche la legge penale 6/2005 che al sesto paragrafo stabilisce: “D’altro canto, il diritto del popolo di perseguire e punire […]”. Nella cultura universale, il significato di questo paragrafo riflette il diritto di ciascuno Stato di perseguire le persone accusate di crimini di guerra contro l’umanità o contro i diritti umani, a prescindere dalla possibilità di commettere il crimine, dalla nazionalità del trasgressore e della vittima, così come è anche riportato in (OT.prp.nr8 2007-2008), dove si stabilisce che: “Oggi è generalmente accettato che tali gravi crimini internazionali contro le popolazioni costituiscano violazioni dirette dei diritti umani o crimini di guerra, e in quanto tali siano rilevanti per la giurisdizione universale. Tutto ciò coincide letteralmente con il diritto della Croce Rossa Internazionale”.
Con riguardo alla Giurisdizione Internazionale, si nota che, per aprire la strada a un processo di indagini e sanzioni, se uno degli imputati vive sul territorio norvegese il caso è coerente con il Codice Penale norvegese. Ma fintanto che gli accusati non sono presenti sul territorio norvegese, siamo obbligati a trattarli ai sensi dell’art. 3
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
1. Il Procuratore Generale ricorre in questo caso a un pretesto che è più penoso di una bugia, quando dice che la giurisprudenza internazionale prevede strumenti di indagine e sanzione, ma non li impone. Così, il Procuratore Generale riconosce la necessità di perseguire gli accusati e paradossalmente esprime allo stesso tempo il suo rifiuto di procedere con le indagini e l’applicazione del diritto del popolo norvegese di perseguire e punire i criminali a prescindere dalla nazionalità degli stessi o delle vittime, o dal luogo in cui il crimine è stato commesso.
2. E’ evidente che il Procuratore Generale ha dimenticato le responsabilità derivanti dalla Convenzione di Ginevra, in base alla quale gli Stati firmatari sono obbligati a utilizzare il proprio sistema giudiziario per applicare la Convenzione. Questa è anche la ragione principale per cui il Codice Penale norvegese è stato modificato includendovi pene per chi viola la Convenzione.
La decisione riporta:
In quanto al diritto di perseguirli al di fuori del territorio norvegese, la questione posta è controversa. A pagina 405 (OT.prp. Nr 90 2003-2004), paragrafo 556, vi è un richiamo pertinente al caso in esame, laddove si riporta: “L’imputato è straniero e non risiede in Norvegia”. In questo caso, secondo il Codice Penale, non vi è obbligo di perseguire l’imputato, ma soltanto la facoltà di perseguirlo, se lo ritiene. In altre parole, la Norvegia ha il diritto di istruire il processo ma non ne ha l’obbligo: ciò è sancito da interpretazioni internazionalmente accettate che prevedono il diritto di tutti gli Stati di perseguire i crimini di guerra e coloro che violano i diritti umani.
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
1. Il Procuratore Generale dimentica qui che il Codice Penale norvegese in parola è stato modificato e sceglie di richiamarsi a leggi superate omettendo le norme scaturite dal perfezionamento della giurisprudenza norvegese. In questo modo il diritto penale perde i suoi contenuti e diventa incostituzionale in quanto soggetto a selettività e desideri personali. Il nostro auspicio è che i professori norvegesi di diritto si oppongano alla visione contraddittoria e pericolosa del Procuratore Generale, che risulta completamente inapplicabile secondo la cronologia degli emendamenti legali.
2. Il Procuratore Generale dice “soltanto la facoltà di perseguirlo, se lo ritiene”. In questo passaggio conferma e rivela ancora una volta il principio di giustizia selettiva che sta alla base della decisione. Ciò significa che se, per esempio, le violazioni fossero addebitabili a un’amministrazione sudamericana, o a un paese dell’Africa sub-sahariana, la sua opinione potrebbe cambiare e si aprirebbe la strada all’istruzione di un processo. Ma non nel caso dei leader israeliani!
3. In questo tentativo disperato di trovare giustificazioni alla debolezza della risoluzione norvegese, secondo cui la Norvegia avrebbe il diritto ma non l’obbligo di perseguire i crimini di guerra, ricorre un concetto errato. Tutti, come è ben noto nel diritto internazionale consuetudinario e nel diritto nazionale, sono tenuti ad applicare e a far rispettare il diritto internazionale. Molte nazioni sostengono di non avere la volontà politica per farlo, o che ciò è contrario al diritto internazionale. Ma affermare che il diritto internazionale è applicabile, ai sensi del diritto locale, solo nei confronti di certe categorie di trasgressori, è un’ingiustizia che scaturisce da pretesti di giustizia. Il Procuratore Generale è riuscito a insultare la storia della giurisprudenza norvegese riducendola alle sue personali opinioni, e dentro i confini dell’opportunità politica.
La decisione riporta:
Secondo l’interpretazione del Procuratore Generale, l’accusa ha la responsabilità di perseguire e punire, ma in questo caso non è effettivamente necessario perseguire e punire. In ogni caso, nel caso di un provvedimento investigativo, questo sarà coerente con le ragioni forniteci.
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
1. Il Procuratore Generale riconosce che vi sono ragioni legali per perseguire e punire. Poi stranamente si contraddice affermando che “non vi è necessità di concludere che vi siano giustificazioni per perseguire e punire”. Il Procuratore Generale è forse mosso da motivazioni politiche? Fintanto che esiste un tribunale e motivi legali per istruire processi, ci deve essere una corte, una causa e un giudice. Ma coloro che nutrono opinioni che travalicano l’ambito del diritto e della giurisdizione dovrebbero dare le dimissioni e cercare opportunità di carriera nella politica, non nella giustizia.
2. Il Procuratore Generale non menziona le altre ragioni per cui le indagini non possono essere condotte, pertanto la Coalizione si impegna in questa sede a distribuire una copia tradotta della decisione al più ampio numero possibile di persone nel mondo, nella speranza di trovare una risposta agli enigmi posti dal Procuratore Generale.
La decisione riporta:
Il Codice Penale non ha alcuna relazione con il concetto di immunità.
I limiti del Codice Penale, determinati secondo 52 2005 (4). Nella cultura giudiziaria norvegese, le leggi di immunità sono applicate con cautela e per periodi molto brevi. Per una migliore conoscenza di questo istituto è consigliabile seguire le legislazioni di altri paesi. Secondo la nostra interpretazione dell’immunità, questa è annullata in presenza di un crimine internazionale anche se le persone accusate godono di un’immunità personale durante il periodo del loro lavoro. Sussiste inoltre il diritto di perseguirle anche in seguito al periodo in cui sono stati operativi.
Dopo un paragrafo in cui si enfatizza che non c’è immunità per le persone accusate, si continua:
In modo più specifico, Livni e Barak dovrebbero essere esonerati dal processo di abolizione dell’immunità, laddove godono dell’immunità, mentre vi è incertezza sull’immunità del Ministro della Difesa e degli altri funzionari militari, tra cui Olmert, che è recentemente diventato membro del Parlamento.
Il Procuratore Generale continua a mortificare l’intelligenza dei lettori e aggiunge:
Come menzionato sopra, e in base a quanto detto sull’immunità goduta dalle persone accusate, la giurisprudenza norvegese impedisce di indagare il caso.
Quindi, in che modo la sua sentenza è coerente con quanto è stato detto sull’indifferenza del diritto internazionale verso i criminali di guerra? E se anche vi è uno scudo immunitario per i politici, perché non ha spiccato un mandato di arresto contro i militari?
Il testo accumula molte contraddizioni. Di seguito ne menzioniamo alcune.
La decisione riporta:
In un modo o nell’altro, direi che non c’è alcuna relazione o connessione tra i nomi che abbiamo menzionato e la Norvegia, pertanto l’Ufficio del Procuratore Generale di Norvegia non darà seguito alle indagini nei confronti di queste persone, neanche nel caso in cui si trovino in questo momento sul territorio norvegese.
E in un altro passaggio torna a dire:
La nostra decisione di non avviare le indagini sul caso in esame non esclude la possibilità di farlo in futuro, se ve ne fosse la necessità in relazione ai fatti svoltisi a Gaza tra il 27/12/2008 e il 18/01/2009. Se si procedesse in tal senso, si deve considerare anche la possibilità di indagare contro i palestinesi, in particolare contro i militanti di Hamas, che svolgono operazioni militari contro la popolazione civile israeliana. Tali indagini dovrebbero in ogni caso essere giustificate dal fatto che gli accusati risiedono o si trovano in Norvegia, a qualunque parte appartengano.
Il Procuratore Generale dispone di fascicoli, rapporti e prove. Nonostante questo cerca le persone per intentare una causa contro le vittime e archivia la posizione dei criminali. Come può una tale condotta non essere descritta come discriminatoria, preferenziale e contraria alla giustizia?
Il Procuratore Generale travalica ogni limite legale imposto dal ruolo, quando afferma che:
Tra le ragioni della nostra decisione vi sono le informazioni fornite da funzionari israeliani, secondo cui lo Stato di Israele starebbe conducendo un’indagine interna.
Qui l’ICAWC pone le seguenti questioni al Procuratore Generale di Norvegia, dott.ssa Siri Frigaard:
Il Procuratore Generale è in grado di dimostrare o di fornire prove sul fatto che Israele sta conducendo un’indagine interna secondo gli standard internazionali? Oppure considera le indagini dei funzionari e dei militari israeliani reali, dimenticando che il Ministro della Difesa ha persino rifiutato di usare la parola indagine e ha chiamato queste procedure “accertamenti interni” del’esercito?
Il Procuratore Generale aggiunge:
Ci è stato chiarito dai funzionari israeliani che Israele è preoccupato dall’eventualità che vengano avviate indagini in Norvegia.
Che significato ha aggiungere una frase di questo tipo? Il Procuratore Generale riceve lo stipendio dal Governo di Israele per essere così preoccupato dalle reazioni dei suoi impiegati? O si premura di evitare casi di ansia e insonnia tra i criminali di guerra?
Il procuratore Generale aggiunge:
Il pericolo legato all’eventuale apertura di un processo su questo caso di diritti umani è che sono stati compilati molti rapporti internazionali in questo campo, come ad esempio il rapporto del giudice Goldstone, pertanto dobbiamo essere prudenti nel trattare in modo diretto il caso.
In un altro paragrafo aggiunge, contraddicendosi: pertanto la Norvegia è molto cauta nell’aprire un’indagine processuale fintanto che non si trovano fonti autorevoli e allo stesso tempo convincenti.
La cosa più grave nella decisione del Procuratore Generale è che vi si trovano mescolati elementi giuridici e politici, per esempio nel seguente paragrafo:
E un caso come questo deve essere trattato non prima di avere avviato importanti negoziati associati al caso, come abbiamo fatto per tutti gli altri paesi del mondo. La Norvegia opererà nel solco del diritto internazionale.
A quali negoziati si riferisce? E’ diventata una prerogativa del Procuratore Generale dettare l’agenda politica del Primo Ministro o del Ministro degli Esteri del nostro Paese? Non ha mai sentito quel proverbio orientale che dice “non parlare di ciò che non sai, per non essere accusato di ciò che sai”?
La dott.ssa Siri Frigaard parla della necessità di trovare fonti documentate e autorevoli, ma non sa che da molteplici canali informativi e anche attraverso i fascicoli coerenti ed esaustivi già in suo possesso, i crimini di guerra israeliani sono riconosciuti generalmente e unanimemente dal consesso internazionale, sia nei rapporti delle istituzioni delle Nazioni Unite, sia nei rapporti dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, sia nel rapporto del team condotto da Richard Goldstone, oltre che in più di due dozzine di missioni di accertamento e monitoraggio sul campo, tra cui la stessa missione degli Avvocati norvegesi nella Striscia di Gaza, nell’ambito della Coalizione Internazionale Contro i Criminali di Guerra. Vi è inoltre la partecipazione di figure di rilievo nella squadra medica norvegese che ha prestato servizio durante l’operazione Piombo Fuso a Gaza, e la missione di accertamento della Lega Araba e i progetti di stima della distruzione e delle risorse necessarie per la ricostruzione.
E’ triste constatare che il Procuratore Generale offende l’intelligenza dei suoi lettori quando parla di serie indagini da parte di Israele, proprio mentre il Governo di Israele rifiuta di costituire una commissione ufficiale di indagine, e quando accetta invece l’idea di formare un gruppo di difesa delle tesi israeliane, avanzando una serie di misure in questa direzione. E’ come se negasse l’evidenza delle decisioni israeliane. E nel frattempo considera i suoi incontri con i rappresentanti del Ministero di Giustizia e con il Procuratore Generale israeliani più importanti di ogni altra cosa, in primis di tutte le informazioni ben documentate sulla volontà di Israele di non procedere alle indagini secondo gli standard internazionali e di perseguire seriamente gli enormi crimini commessi durante l’operazione Piombo Fuso.
La decisione di archiviare il caso è la naturale conseguenza del processo giudiziario israeliano? E’ dovuta alla mancanza di nesso tra la vittima, gli imputati e la Norvegia? E’ il risultato dell’immunità o dell’impossibilità di svolgere le indagini? O di condizioni politiche contingenti, che in futuro potrebbero venire meno, aprendo la strada alla riapertura del caso? Le domande e le risposte penose fornite dalla dott.ssa Siri Frigaard aprono inquietanti interrogativi sulla serietà dell’Ufficio del Procuratore Generale, e su tutti i discorsi che abbiamo sentito pronunciare negli incontri dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario in Norvegia sull’indipendenza della magistratura. Ci interroghiamo inoltre sul destino degli ampi poteri garantiti dalla giurisdizione penale universale in Norvegia, che sembrano essere stati ridimensionati in seguito ai contatti intercorsi tra il Ministro della Giustizia norvegese e il Ministro degli Esteri israeliano, e in seguito a una visita dell’ambasciatore americano a Oslo.
L’indipendenza del potere giudiziario norvegese può essere a tal punto scossa dalle pressioni israeliane supportate dall’ambasciata americana nel Paese? Questa domanda non la poniamo solo all’autorità giudiziaria, ma a tutti i cittadini che rispettano il proprio Paese e confidano nel fatto che i giudici norvegesi lavorano per la giustizia di tutti.
Noi, come Coalizione Contro i Criminali di Guerra, ricordiamo al Procuratore Generale norvegese quanto segue:
1. Le Linee Guida sul ruolo dei membri delle Procure Generali adottate nel corso dell’ottava Conferenza delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il Trattamento dei Criminali tenutasi dal 27 agosto al 7 settembre 1990 all’Avana, sottoscritte anche dalla Norvegia. La decisione del Procuratore Generale qui contestata non è conforme agli standard minimi contenuti in questi principi.
2. La dichiarazione sui principi basilari di indagine “Justice for Victims of Crime and the Abuse of Power” adottata e proclamata nella risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 40/34 del 29 novembre 1985, sottoscritta anche dalla Norvegia. Nel più semplice dei suoi testi norma il dovere di informare le vittime sul loro ruolo, e sulle procedure e le tempistiche del loro caso, specialmente quando si tratta di gravi crimini e tali informazioni sono state richieste, nonché la necessità di presentare i punti di vista e le preoccupazioni delle vittime, individuando tutte le fasi in cui i loro interessi personali sono chiamati in causa, senza pregiudizio per gli imputati, e sono rilevanti per il sistema giudiziario nazionale. Tutte cose che non sono state minimamente prese in considerazione dal Procuratore Generale norvegese, che ha formulato la sua decisione senza ascoltare le vittime.
3. I principi basilari sull’indipendenza del sistema giudiziario, adottati nella settima Conferenza delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il Trattamento dei Criminali, tenutasi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985, adottati e proclamati nella Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU 40/32 del 29 ottobre 1985 e 40/146 del 13 dicembre 1985, sottoscritti anche dalla Norvegia.
4. La Dichiarazione di Vienna su Crimine e Giustizia adottata per sostenere le sfide legali del ventunesimo secolo, votata nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il Trattamento dei Criminali, tenutasi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, sottoscritta anche dalla Norvegia. Anche in questo caso si tratta di un testo ignorato dal Procuratore Generale.
5. La Convenzione sulla Prevenzione e la Punizione del Genocidio adottata e aperta a sottoscrizione, ratifica o accesso dalla risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite 260 A (3) il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951 in conformità alle prescrizioni dell’art. 13, sottoscritta anche dalla Norvegia e ignorata dal Procuratore Generale.
6. L’Accordo sulle Limitazioni Statutarie ai Crimini di Guerra e ai Crimini contro l’Umanità, adottata e aperta a sottoscrizione, ratifica o accesso dalla risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite 2391 (d-23) il 29 novembre 1968 ed entrata in vigore l’11 novembre 1970 in conformità alle prescrizioni dell’art. 8, ratificata dalla Norvegia. La decisione del Procuratore Generale è viziata da numerose contraddizioni rispetto al dettato della Convenzione.
7. I principi della cooperazione internazionale nell’individuazione, arresto, estradizione e punizione delle persone colpevoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, adottata e proclamata nella risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 3074 (d-28) del 3 dicembre 1973 e sottoscritta dalla Norvegia. Il Procuratore Generale ha ignorato il testo più importante di questi principi, dove si afferma che “gli Stati non possono adottare misure, legislative o non legislative, che violino gli impegni internazionali assunti in ordine all’individuazione, arresto, estradizione e punizione delle persone che si siano rese colpevoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità” e “i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, indipendentemente da dove vengono commessi, sono soggetti a indagine e le persone per le quali vi siano provate responsabilità devono essere ricercate, arrestate, processate e punite se ritenute colpevoli”.
Il Procuratore Generale ha preso in considerazione questi articoli nel suo lavoro? Ha rispettato gli accordi sottoscritti dalla Norvegia e inclusi nel diritto norvegese?
8. Molte convenzioni sono state calpestate e ignorate dal Procuratore Generale, tra cui la Convenzione di Roma e gli Elementi di Procedura Penale e le convenzioni collegate al diritto internazionale, come ad esempio le Convenzioni di Ginevra e dell’Aia, che non sono state nemmeno citate, in quanto l’unico scopo del Procuratore era quello di trovare un pretesto per non procedere, per quanto debole fosse.
La Coalizione Internazionale Contro i Criminali di Guerra:
1. Sostiene l’iniziativa coraggiosa degli Avvocati norvegesi di appellarsi all’Avvocatura di Stato e di continuare l’iter dell’esposto fino alla fine, e dichiara che metterà tutte le competenze della Coalizione e delle organizzazioni associate a disposizione degli Avvocati, di cui apprezza il coraggio e il pieno supporto alla legalità.
2. Condanna la decisione del Procuratore Generale di Norvegia e rinnova il suo auspicio che la giurisprudenza norvegese sia ancora in grado di sanare il vulnus infertole dall’opportunità politica.
3. Invita la stampa norvegese e i media norvegesi a dare notizia del caso in modo pubblico e trasparente, rivelando i misteri che si celano dietro alla decisione e le sue vere ragioni.
4. Si appella a tutti i partiti norvegesi, e specialmente alla maggioranza e ai suoi rappresentanti, che durante le elezioni hanno sostenuto che i criminali di guerra devono essere perseguiti, affinché discutano il caso, in particolare nell’ambito del Dipartimento Internazionale del partito laburista.
5. Si appella ai sindacati e alle organizzazioni non governative che hanno supportato con il loro contributo la movimentazione degli Avvocati fin dall’inizio, affinché continuino a sostenere il movimento e non abbandonino i loro sforzi nella ricerca della giustizia.
6. Invita tutte le persone interessate alle questioni legali, i professori di legge, le organizzazioni per i diritti umani e gli ordini professionali degli avvocati a discutere la legalità della decisione del Procuratore Generale, affinché sia salvaguardata l’indipendenza della magistratura e lo status della giurisdizione universale nelle leggi nazionali e nella reputazione internazionale della Norvegia.


   La Coalizione Internazionale Contro i Criminali di Guerra è stata fondata all’inizio del 2009 grazie all’iniziativa di più di quattrocento organizzazioni non governative, con lo scopo far processare i criminali di guerra d. E’ registrata in Francia, Belgio, Svizzera e Norvegia con il numero 993965847, come confederazione di organizzazioni internazionali non governative senza scopo di lucro. La sua battaglia è diretta contro l’impunità di tutti coloro che commettono crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. La Coalizione lavora per sviluppare e promuovere i concetti di giustizia penale internazionale e le garanzie basilari di responsabilità internazionale attraverso un team di avvocati e un gruppo di esperti internazionali di diritto internazionale e armamenti, economia e diritti umani.
La Coalizione ha promosso alcune missioni di indagine a Gaza e ha compilato numerosi rapporti sui crimini di guerra commessi dagli israeliani, oltre a un libro in lingua araba e in francese. Tutte le organizzazioni non governative che vedono nella legge internazionale sui diritti umani e nel diritto umanitario internazionale dei riferimenti fondamentali, e che accettano i principi dello Statuto di Roma sui Tribunali Penali Internazionali possono associarsi alla Coalizione compilando il modulo presente sul sito wwww.icawc.net  (cliccare su “AFFILIATION” nella barra superiore del sito) e inviandolo a icawc[at]icawc[dot]net.

Comunicato stampa degli Avvocati
DECISIONE CODARDA DEI PUBBLICI MINISTERI NORVEGESI
I pubblici ministeri norvegesi hanno deciso di ignorare la richiesta di investigare e procedere contro i crimini di guerra commessi dagli israeliani durante l’attacco a Gaza di dicembre 2008 e gennaio 2009.
Noi riteniamo che questo sia un atto codardo da parte delle autorità giudiziarie norvegesi e temiamo che la decisione di non procedere possa essere considerata parte di una pratica razzista che si sta facendo strada in un sistema penale internazionale dominato dall’Occidente, dove ai criminali di guerra “bianchi” è garantita l’immunità, mentre ci si profonde in ricerche estensive delle responsabilità dei capi di stato africani (vedi Sudan, e oggi Kenya).
In realtà, l’archiviazione è coerente con l’atteggiamento già assunto dalla Norvegia sul tema della necessità di perseguire i crimini di guerra israeliani secondo quanto stabilito nel rapporto Goldstone delle Nazioni Unite, sulla cui approvazione la Norvegia si è incredibilmente astenuta, sia al Consiglio dei Diritti Umani, sia all’Assemblea Generale. Pertanto le speranze del pubblico ministero che si avvii un processo internazionale non sono coerenti con le conseguenze dell’atteggiamento norvegese. C’è la tentazione di pensare che i pubblici ministeri siano stati influenzati nella loro decisione da considerazioni di ordine politico. La decisione, vista alla luce della posizione generale assunta dalla Norvegia sulla questione, è quindi destinata a sollevare interrogativi sulle reali intenzioni dello stato norvegese in ordine al perseguimento crimini di guerra.
I pubblici ministeri hanno archiviato il caso per motivi di opportunità e risorse. Si tratta di motivazioni inaccettabili se avanzate da uno dei paesi più ricchi del mondo. Siamo lieti che i pubblici ministeri supportino la nostra richiesta di procedere in Norvegia contro i leader israeliani, ma non siamo d’accordo con la loro conclusione secondo cui la Norvegia non avrebbe il dovere di investigare i crimini di guerra. Noi crediamo che questo impegno sia coerente con gli obblighi previsti dalla Convenzione di Ginevra, che è anche la ragione per cui le prescrizioni sulla giurisdizione universale e i crimini di guerra sono state inserite all’interno del Codice Penale norvegese. E’ perciò molto deludente che le autorità giudiziarie, alla prima opportunità, abbiano fallito nell’applicare lo spirito di questo emendamento statutario.
Siamo inoltre lieti che la possibilità di avviare le indagini sia stata mantenuta aperta per il futuro, nel caso in cui le persone accusate dovessero recarsi in Norvegia.
La decisione di archiviazione sarà oggetto di appello presso il Direttore Generale dei Pubblici Ministeri.
Bent Endresen (+47 91392423) Pål Hadler (+47 90113169) Harald Stabell  (+47 91349695)
Geir Høin (+47 97568625)  Loai Deeb (+47 48284522) Kjell M. Brygfjeld



Originale da: Statement by the ICWAC about the ruling of the Attorney General of Norway

Articolo originale pubblicato il 24 novembre 2009

L’autore

Pietro Stefano Beretta è membro di Tlaxcala, la rete internazionale di traduttori per la diversità linguística. Questo articolo è liberamente riproducibile, a condizione di rispettarne l'integrità e di menzionarne autori, traduttori, revisori e la fonte.

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